Con il Decreto Legge 1° giugno 2023, n. 61 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2023 sono stati sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, per i territori colpiti dall'alluvione di maggio 2023.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.
Nel Decreto è riportato l'elenco dei Comuni e relativi territori dove trova applicazione la sospensione
La riduzione dell'imposta per i pensionati residenti all'estero con pensione maturata in convenzione internazionale con l'Italia torna ad essere pari al 50% dopo che, solo per il 2022, era stata portata al 62,5% (imposta ridotta al 37,5% - Art. 1, comma 743, Legge 234/2021).
Non è più presente l'esenzione per gli immobili categoria D/3 destinati a cinema, teatro, etc..
Per la Regione Emilia Romagna si rimanda all'ordinanza della Regione Emilia Romagna n.8 del 17/02/2021, e ss.mm.ii. che prevede "un nuovo perimetro dei territori dei Comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012". A decorrere dagli anni successivi, nel caso di esclusione del comune dal "perimetro" del sisma, per i fabbricati che risultano essere ancora inagibili decade il diritto al'esenzione d'imposta e deve essere considerata una base imponibile ridotta del 50%.
Sono esenti gli immobili dell'Accademia dei Lincei, anche se non direttamente utilizzati per le sue finalità istituzionali
Sono esenti le abitazioni principali non di lusso e le tipologie di immobili previste dall’articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 a cui si aggiunge la casistica degli immobili occupati introdotta dalla legge di Bilancio 2023.
Restano esenti per il 2023 i fabbricati ubicati nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dal sisma del 21 agosto 2017 nell'isola di Ischia.
Dal 2022 sono esenti i beni merce ossia gli immobili di proprietà di imprese edili, costruiti e destinati alla vendita, non locati, finché rientrano in questa condizione (art. 1, comma 751 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160);
E sono in essere le sospensione dei versamenti tributari previste in seguito agli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia a partire dal 26/11/2022 (DECRETO-LEGGE 3 dicembre 2022 , n. 186, pubblicato in Gazzetta Ufficiale N.283 del 03/12/2022) nei confronti dei soggetti che alla data del 26 novembre 2022 avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell’isola di Ischia, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in scadenza dalla medesima data del 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023.
Con la sentenza N. 37346/2022 della Corte Suprema di Cassazione è stato chiarito che non sussiste il comodato gratuito al parente in linea diretta di primo grado in caso di comproprietà dell’immobile e pertanto il comproprietario non residente è tenuto al pagamento dell’IMU senza riduzione di imponibile e con applicazione dell’aliquota ordinaria.
Dall'esame di una ricorso di una contribuente di Roma, la Corte ha elaborato il seguente principio di diritto:
“In tema di ICI (ora IMU), con riguardo all’eventuale previsione di un regolamento comunale che assimili ad abitazione principale i «fabbricati concessi in uso gratuito a parenti e affini entro il secondo grado che li utilizzino come abitazione principale», la fattispecie normativa è riferita alla sola ipotesi in cui il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento conceda in comodato l’immobile ad un parente o affine entro il secondo grado, che non possa vantare su di esso alcun diritto reale o personale di godimento, per destinarlo ad abitazione principale per sé e per la propria famiglia. Ne discende che non può rientrarvi la diversa ipotesi di concessione in comodato tra comproprietari del medesimo immobile”.
Comma 834. All’articolo 1, comma 739, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente l’ambito di applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per la regione Friuli Venezia Giulia si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la legge regionale 14 novembre 2022, n. 17, recante istituzione dell’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) ».
Comma 837. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 756, concernente l’individuazione delle fattispecie rispetto alle quali possono essere diversificate le aliquote del l’IMU, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo »;
b) al comma 767, concernente la pubblicazione e l’efficacia delle aliquote e dei regolamenti comunali per l’applicazione dell’IMU, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 »
Dal 1° gennaio 2023 il tasso di interesse da applicare per il ravvedimento è pari al 5% annuo (Decreto del MEF del 13.12.2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15.12.2022).
© Copyright MMXXIV - Informativa cookies