Imposta unica comunale (IUC)

La IUC è stata istituita nel 2013 a valere dal 2014 ed è stata abolita dal 2020, con la Legge di Bilancio 2020, eliminando la componente TASI e mantenendo le componenti IMU (rivista con integrazione di parte della TASI) e TARI

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LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014)
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87

Modificata dalla Legge di Stabilità 2016

 

Art. 1, comma 639 (in vigore dal 01/01/2016)

E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

 

Art. 1, comma 639 (in vigore nel 2014 e 2015)

E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

 

Riferimenti normativi:
2013: Legge 27 dicembre 2013, n. 147 - Art 1, Commi da 639 a 731 [html] [pdf]
2015: Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Art 1, Commi da 10 a 28 e 53/54 [html] [pdf]
2016: Legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Art 1, Comma 42 [html] [pdf]
2017: Legge 27 Dicembre 2017, n. 205 - Art 1, Comma 37 e 38 [html] [pdf]
2018: Legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Art 1 [html] [pdf]

Abrogazione:
2019: Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Art 1, Commi da 738 a 787 [html] [pdf]

 

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Vai al testo della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (con alcune integrazioni normative successive e modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2016)

 

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