Ravvedimento operoso - Regolamento Comunale
Articolo 1
Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dalla vigente legislazione in tema di esazione dei tributi locali.
Capo I - Ravvedimento operoso
Articolo 2
Regolarizzazione dei versamenti omessi e/o irregolari e delle violazioni per infedeltà e/o omissione delle dichiarazioni
1. In caso di violazione dell'obbligo di versamento del tributo o di un acconto, anche dipendente da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione, la sanzione è ridotta:
a) allo 0,2% giornaliero del valore del tributo qualora il tributo medesimo sia versato entro 14 giorni dalla scadenza;
b) 1/10 del minimo se la regolarizzazione degli errori e/o delle omissioni è eseguita tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza del termine di regolare adempimento;
c) 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e/o delle omissione è eseguita tra il 31° ed il 90° giorno dalla scadenza del termine di regolare adempimento;
d) 1/8 del minimo se la regolarizzazione degli errori e/o delle omissioni è eseguita dopo il 91° ed entro l'anno dalla scadenza del termine di regolare adempimento;
e) 1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori e/o delle omissioni è eseguita dopo un anno ed entro 2 anni dalla scadenza del termine di regolare adempimento;
f) 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e/o delle omissioni è eseguita oltre i due anni dalla scadenza del termine di regolare adempimento.
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