NOVITA' DECRETO IMU SALDO DICEMBRE 2013

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E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge (DL 30 Novembre 2013, n. 133) che conferma la cancellazione della seconda rata IMU per le seguenti categorie di immobili:

  • abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7), esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
  • abitazione coniugale assegnata ad uno dei coniugi a seguito di separazione legale e divorzio (art.1 comma 1 lettera b);
  • abitazione di personale appartenente alle Forze Armate (art.1 comma 1 lettera c);
  • i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
  • i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.

N.B. Non rientrano nella cancellazione i terreni non previsti dai precedenti riferimenti normativi.

Per problemi di copertura finanziaria, per queste tipologie di immobili è previsto che il contribuente versi il 40% della differenza fra aliquota base e aliquota deliberata (considerando anche le detrazioni), nel caso in cui quest'ultima sia maggiore dell'aliquota base.

Il Calcolo Mini IMU, il Report e la stampa del Modello F24 sono disponibili selezionando la scadenza "24 Gennaio 2014" presente prima del tasto "STAMPA"

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IMU 2013 - Mini IMU - Informativa

X

La Mini IMU è dovuta quando l'aliquota applicata dal Comune è superiore all'aliquota base per le seguenti tipologie di immobili:

L'importo della Mini IMU corrisponde al 40% della differenza tra imposta calcolata con aliquote base e imposta calcolata con le aliquote deliberate dal Comune per ciascuna tipologia di immobili.

In presenza di altri immobili con rendite molto basse e' necessario verificare se l'IMU dovuta su tutti gli immobili, compresa la Mini IMU, sia inferiore o meno all'imposta minima annuale per cui e' dovuto il pagamento, stabilita dal comune nel Regolamento comunale.

Quindi per verificare se la Mini IMU è dovuta e in che misura, è necessario inserire anche altri immobili se presenti.

Imposta minima annua IMU per il pagamento per il Comune di GUSPINI: € 6,00

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Calcolo IMU 2013 + Mini IMU 2013 e Stampa F24

DL 133/2013
Informativa Mini IMU
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Dati variati su periodi diversi
1° periodo
2° periodo
Rendita catastale non rivalutata
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Immobile storico/inagibile
Imposta IMU
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 Immobile
Rendita
Rivalutata
Valore
Possesso
Mesi
Aliquota
Imposta
Detraz.
Dovuto
 
 
Totale IMU Totale IMU
Quota IMU Comune
 
Quota IMU Stato
 
Totale ISCOP Totale ISCOP
 
F24 - Codici Tributo e importi imposta e prima rata
N.B. In caso di aliquote differenti tra acconto e saldo, per il calcolo della prima rata viene applicata l'aliquota stabilita per l'acconto e quindi l'importo prima rata potrebbe essere diverso dal 50% dell'imposta
Cod. Comune
Cod. Tributo
ImVar
Imposta
1ª rata
Versato
Versare
Sanzione
Interessi
Tasso
Imp. a debito
Totale rata
Imposta minima annua per il pagamento per il Comune di GUSPINI: € 6,00
La Mini IMU è da versare se l'IMU complessivamente dovuta, inclusa la Mini IMU su tutti gli immobili è maggiore di € 6,00

Informazioni facoltative supplementari per compilazione F24 e Report [*] ( Espandi/Comprimi chiudi)

Informazioni obbligatorie per pagamento delega online

Tutte le informazioni presenti in questo quadro non sono vincolanti ai fini della stampa.
In particolare, le informazioni relative alla banca dove effettuare il versamento (campi con fondo bianco/grigio) possono essere completamente trascurate se non le conoscete.
Delega irrevocabile a
Agenzia
Prov.
ABI
CAB
Pulisci campi

Codice Fiscale

Cognome (denominaz, rag. sociale)

Nome

Data di nascita

Sesso

Comune di nascita (o stato estero)

Provincia di nascita

Comune di residenza

Provincia di residenza

Indirizzo (via/piazza) e civico

Il Codice Fiscale del Coobbligato (erede, genitore, tutore, curatore fallimentare ecc..) va inserito solo in particolari casi. Ad esempio se il figlio è proprietario di un immobile ma è minorenne, allora e solo allora vanno inseriti tutti i dati del figlio ed in aggiunta va indicato, nel campo Codice fiscale del Coobbligato, il Codice Fiscale di chi effettua il pagamento (ad esempio il padre, che firma il Modello F24).
Codici identificativi piú comuni:
GENITORE / TUTORE - CODICE 02
CURATORE FALLIMENTARE - CODICE 03
EREDE - CODICE 07.
Codice Fiscale del Coobbligato (solo in casi particolari)
Codice identificativo (solo se c'è CF Coobbligato)

IBAN [**]

IT

[*] le informazioni inserite verranno utilizzate dal sistema esclusivamente per la compilazione del modello F24 e verranno memorizzate nel file dei dati degli immobili solo se salvate i dati sul vostro PC e non saranno memorizzate o utilizzate in altro modo. Se inseriti, il nome e il Codice Fiscale verranno stampati anche sul Report. I dati Agenzia, ABI e CAB sono opzionali, per Vs. comodità.
[**] N.B. l'IBAN è facoltativo e serve solo se volete l'addebito sul Conto Corrente con pagamento da effettuarsi in Banca.
Espandi/Comprimi CHIUDI

[1*] Tasso di interesse: 2,5% (2013); 1% (2014); 0,5% (2015); 0,2% (2016); 0,1% (2017); 0,3% (2018); 0,8% (2019); 0,05% (2020)

[1] In presenza di immobili soggetti a trattamenti differenziati tra acconto e saldo, gli importi sono riferiti al dovuto e il totale può risultare differente dal totale presente sul Report dove vengono considerati solo gli importi in scadenza nel 2013
Caricamento in corso
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, a questo indirizzo, è disponibile il servizio per la consultazione delle rendite catastali. È sufficiente indicare nei campi di ricerca del modulo:
  • il proprio codice fiscale;
  • gli identificativi catastali (Comune, sezione, foglio, particella);
  • la provincia di ubicazione di un qualsiasi immobile.

Il "Calcolo IMU" è un servizio gratuito fornito cosi com'è. L'utente, con l'utilizzo di "Calcolo IMU", solleva il Comune di GUSPINI, il sito amministrazionicomunali.it e il gestore, da ogni responsabilità, implicita ed esplicita, derivante dal suo utilizzo. L'utente è l'unico responsabile della correttezza dei calcoli e della compilazione del modello F24 ed è invitato a verificare sempre la correttezza dei calcoli prima di procedere con il pagamento. Il Comune di GUSPINI, il sito amministrazionicomunali.it o il gestore non sono in alcun caso responsabili di eventuali disagi, danni e/o perdite economiche causati dall'uso del calcolatore IMU.


Ultimo aggiornamento 02/01/2024

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